REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
Innanzitutto vorrei esprimere soddisfazione per la comune volontà revisionista che ha portato a modificare in modo condiviso un Regolamento ormai datato e reso inapplicabile, in diverse sue parti, dall’entrata in vigore di fonti normative superiori, che si sono succedute nei quasi tre lustri di operatività del testo che oggi andiamo a rivisitare.
Una soddisfazione ancora maggiore e un conseguente ringraziamento li esprimo al Presidente e ai colleghi della I Commissione per aver accolto la richiesta di affrontare un percorso più ampio di rinnovamento, che dovrà interessare numerosi Regolamenti in uso al nostro Comune. Quello di oggi quindi dovrebbe essere soltanto, e me lo auguro, il primo momento di una programmazione di più vasto respiro già stilata dal competente Dirigente il Dott. Fiacconi e fatta propria dalla I Commissione Consiliare.
Entrando nel merito del provvedimento, sono tre gli aspetti sui quali mi preme soffermare l’attenzione.
In primis la disciplina del controinteressato, l’introduzione ex novo di questa tematica è una precisazione indispensabile e permette l’applicazione di tutta quella normativa sul trattamento dei dati personali prodotta in Italia dal 1997 in poi. La tutela del controinteressato è collegata all’apprezzamento per la duplice possibilità data all’utente di accedere sia in via informale che formale alla visione degli atti amministrativi.
L’accesso informale è auspicabile in quanto garantisce rapidità nel servizio offerto al cittadino il quale può accedere così in modo immediato a tutta quella documentazione per la quale abbia inoltrato corretta richiesta di presa visione e che non comporti il coinvolgimento di soggetti terzi.
L’accesso formale è opportuno invece quale forma di garanzia a tutela della riservatezza dei dati sensibili di ciascuno di noi. Ovviamente potremmo discutere, e ne abbiamo discusso in sede di commissione, su un principio di discrezionalità, che in questo caso è lasciata al responsabile dell’ufficio competente a evadere il procedimento di accesso. Sarà il Dirigente infatti a valutare la rilevanza giuridica della situazione che si intende tutelare, ma ne diverrà anche responsabile in quanto dovrà rispondere delle scelte che effettuerà.
L’altro tema di cui mi preme occuparmi è l’importanza data in questo provvedimento alla normazione dei tempi, ovvero alla regolamentazione precisa di quei termini stabiliti per evadere la richiesta del cittadino.
– Per la richiesta in via informale, fatta rispettando i requisiti richiesti, l’esecuzione deve essere immediata.
– Per la richiesta in via formale il termine massimo per evaderla è di trenta giorni dalla data del protocollo
– Il responsabile del procedimento ha cinque giorni di tempo per avvertire il richiedente di aver inoltrato domanda di accesso irregolare o incompleta e quindi da sanare.
– Dieci giorni sono concessi al controinteressato per presentare motivata opposizione all’accesso. Nel silenzio dopo tale termine il responsabile deve procedere.
– Novanta giorni è poi il termine massimo di possibile differimento dell’esecuzione della richiesta, ma solo in casi di eccezionalità.
Perché ritengo i termini così importanti? Per due sostanziali motivi, sia perché danno all’utente la certezza del sevizio, sia perché nel Regolamento che andiamo ad approvare esiste la possibilità di inserire il mancato rispetto di tali termini fra gli elementi di valutazione ai fini della produttività del responsabile del procedimento. Cosa significa? Significa che ogni anno il dirigente sarà valutato anche in base alla regolarità e alla correttezza con la quale avrà evaso le richieste di accesso agli atti provenienti dai cittadini.
Spero il Dott. Fiacconi mi perdoni se in sede di commissione mi sono mostrata particolarmente puntigliosa su questo aspetto, chiedendo più volte che la lettera del comma 4 art.7 fosse rivista e meglio specificata. D’altronde in un momento storico nel quale finalmente sembra prendere il via un percorso orientato verso la meritocrazia e incline a punire i “fannulloni”, ritengo importante l’inserimento di questo comma e, più importante ancora, la sua concreta applicazione. Sarà mia cura e, spero, di tutti i colleghi consiglieri, vigilare affinché il dettato dell’art. 7 non rimanga lettera morta.
Terzo aspetto importante e, a mio avviso, da sottolineare di questo provvedimento, è quello inerente all’ufficio in grado di ricevere la richiesta dell’utente. Nel nuovo Regolamento sono abilitati a questa funzione non solo l’Ufficio competente, ma anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Protocollo Generale, entrambi organismi di più facile accesso per il cittadino. Si realizza in tal modo la possibilità di garantire un servizio più immediato e più semplice a quanti si rivolgono alla struttura. Sia URP che Protocollo Generale dovranno inoltrare la richiesta di accesso al Dirigente dell’Ufficio competente entro il giorno stesso del ricevimento e dovranno comunicare al richiedente il nome, l’ubicazione e il recapito del Dirigente che si occuperà della pratica, elemento anche questo fondamentale nell’ottica della responsabilità del personale dipendente.
Concludendo vorrei fare una precisazione che altro non è che una richiesta di garanzia, solo ai fini della chiarezza e della trasparenza. Vorrei che fosse limpido e indiscutibile il principio generale, sancito fra l’altro da leggi superiori, che questo Regolamento è uno strumento solo a servizio del pubblico, e che coloro che operano nell’Amministrazione devono avere altri e più immediati canali di accesso a tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del proprio lavoro. In merito a ciò esorto chi di dovere a fornire a quei Consiglieri che ne hanno fatta richiesta, il materiale di cui hanno bisogno per assolvere in modo preciso e esaustivo la loro funzione di rappresentanti dei cittadini. La condizione più volte lamentata dal Consigliere Pagliai che non ottiene quanto domandato è, a dir poco, deprecabile e non si deve verificare.
Mi auguro che non saremo costretti a passare per un Regolamento per avere accesso a documenti amministrativi che abbiamo non solo il diritto, ma l’obbligo di consultare per ben adempiere alla finzione di controllo che la normativa ci riconosce.
Chiudo esprimendo un po’ di rammarico per il modo in cui è confezionato questo Regolamento. Anche l’ultima versione, oltre a numerosi refusi, l’articolato contiene numerose inesattezza che rendono confuso e mal comprensibile il senso del testo. Cito solo un esempio, quando si fa riferimento nell’art. 19 al “precedente art. 20”.
Chiedo che prima di licenziare il Provvedimento, sia data una copia corretta sulla quale poter esprimere il nostro voto.
Con questo eccesso di pignoleria concludo e vi ringrazio.
Cons. Francesca Bardelli
Gruppo Forza Italia.